Art. 2.
(Modalità di accesso al fondo).

      1. L'accesso alle risorse del fondo avviene su base competitiva in esito a bandi di selezione emanati dal Ministero degli affari esteri, a cui partecipano i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, singoli o associati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3.
      2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le associazioni del commercio e dell'artigianato più rappresentative a livello nazionale, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le procedure per l'emanazione dei bandi di selezione di cui al comma 1, le modalità di utilizzo delle risorse del fondo,

 

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i requisiti per accedere ai relativi finanziamenti e le procedure di restituzione dei prestiti.